STATUTO SOCIALE
Titolo I – costituzione della società e suoi intendimenti
Articolo 1
In data 14 novembre 1978 si è costituita in Venezia l’ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA “GRUPPO REMIERO SAN POLO DEI NOMBOLI” con sede legale in Cannaregio 3161. L’Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro e opera nell’osservanza del presente statuto e della vigente normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche. Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. I colori sociali dell’Associazione sono il bianco ed il viola e la sede è fissata in Cannaregio 3161.
Articolo 2
L’associazione ha per oggetto sociale finalità in via stabile e principale: l’organizzazione e la gestione di attività dilettantistiche, ivi compresala formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare l’Associazione si propone di diffondere, soprattutto tra i giovani, la voga in tutte le sue specialità con particolare riguardo alla voga veneta, alla voga in piedi e alla canoa Kayak, la ripresa delle antiche tradizioni veneziane, con atten zione alla preservazione e alla tutela dell’ambiente lagunare ed al mantenimento e recupero delle tradizioni nautiche lagunari. Dette finalità vengono perseguite organizzando, nei limiti delle possibilità, convegni didattici, scuole voga, gare interne o esterne e partecipando alle manifestazioni anche agonistiche indette sia dall’Associazione che da terzi in sintonia con i princip i del presente statuto, nonché affiliandosi a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate ad Enti di Promozione Sportiva dal CONI e dal CIP. Riconoscendo la funzione educativa e sociale della voga e delle altre discipline nautiche, l’Associazione collabora con tutte le associazioni ed enti aventi le medesime finalità.
Articolo 3
Con l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, l’Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizion i statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS cui è affiliata, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti; l’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi compete nti delle FSN, DSA o EPS cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonchè
le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alla attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati al fine di nominare il loro rappresentate con diritto di voto nell’ambito delle assemblee federali; nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentate in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FSN, DSA o EPS cui risulti affiliata è nominato del Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni DSA o EPS cui risulta affiliata, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs 39/2021. L’Associazione potrà curare l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale specifica. Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purchè strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quale, a mero titolo e semplificativo e non esaustivo :
- Il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate all’attività di voga,
- La promozione dell’attività della voga con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo,
- Ogni altra attività che, nei limiti predetti, il Consiglio Direttivo ritenga di dover individuare
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazion i dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive di tali volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sos tenute in occasioni prestate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, purché non superino l’importo di 150 € (centocinquanta/00) euro mensili e il consiglio deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. L’Associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 4
L’Associazione non risponde in alcun modo di danni che possono derivare agli associati e alle loro cose per eventi connessi all’attività societaria e alla pratica sportiva che si verifichino nel corso e in dipendenza alle attività anche agonistiche, nonché nel corso di altre manifestazioni sociali o fuori di esse.
Titolo II – Dei Soci – Loro diritti e doveri
Articolo 5
L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci suddivisi nelle seguenti categorie: A. Soci Onorari B. Soci Ordinari C. Soci Giovani D. Soci Sostenitori Sono soci onorari quelle persone o enti particolarmente distintisi per l’opera svolta a favore dello sport in generale o dell’Associazione in particolare. Sono soci ordinari quelle persone di età superiore ai 18 anni iscritte secondo le norme dell’articolo 6 del presente statuto. Sono soci giovani quelle persone di età inferiore ai 18 anni iscritte secondo le norme dell’articolo 6 del presente statuto. Sono soci sostenitori quelle persone fisiche o giuridiche o associazioni che contribuiscono fattivamente ai fini sociali del Gruppo. I soci sostenitori non partecipano all’attività sportiva del Gruppo e non hanno diritto di voto .
Articolo 6
Possono far parte dell’Associazione solo le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalit à, credo politico e religione che ne facciano richiesta. La richiesta di iscrizione alla categoria B e C dovrà essere fatta a mezzo domanda scritta su apposito modulo predisposto da Consiglio Direttivo e sottoposta all’approvazione di quest’ultimo. Per i soci giovani (Cat. C) la domanda dovrà inoltre essere sottoscritta da un genitore o chi per esso esercente la potestà genitoriale o legale rappresentante il quale se ne rende garante e rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei rapporti con l’As sociazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni del rappresentato. Il Consiglio Direttivo nel corso della sua più vicina riunione provvederà ad inserire nel libro soci i nominativi dei richiedenti le cui domande siano state approvate. Potranno essere respinte le richieste di aspiranti soci che non risultino dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. L’aspirante socio, se proviene da altra Associazione, dovrà dimostrare di avere assolto qualsiasi obbligo verso la stessa. La presentazione della domanda di iscrizione sottintende da parte dell’aspirante socio la conoscenza e l’accettazione del presente statuto in ogni su disposizione, nonché l’accettazione che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che proced ono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell’attività sportiva dilettantistica svolta, nonché agli istituti di assicurazione cui l’Associazione intenda rivolgersi ai fini della copertura RCT.
Articolo 7
Tutti i nuovi soci contraggono obbligazione di regola per almeno un anno a decorrere dal mese in cui è stata approvata la domanda di ammissione. Tale obbligazione si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore anno, e così di anno in anno salvo disdetta scritta da presentarsi almeno un mese prima della scadenza.
Eventuali deroghe a quanto disposto dai due commi precedenti potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo per motivi da esso ritenuti opportuni. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
Articolo 8
Si perde la qualifica di socio: a. Per dimissioni: su richiesta dell’interessato le dimissioni potranno avere efficacia immediata, fermo restando l’obbligo della contribuzione fino alla scadenza del termine di cui all’art. 7; b. Per morosità: causa ritardo superiore a sei mesi di pagamento delle quote sociali; c. Per radiazione: da pronunciarsi nei confronti del socio che tenga in ogni caso una condotta riprovevole.
Articolo 9
I soci dimissionari o decaduti per morosità (art. 8 commi A e B) dovranno, per essere riammessi all’Associazione, seguire le norme di cui all’art 6 del presente statuto.
Articolo 10
Le quote d’ammissione e le contribuzioni dei soci vengono determinate dall’assemblea e variate dal Consiglio Direttivo al solo scopo di adeguarle al potere d’acquisto della moneta o alle contingenti necessità dell’Associazione, in tale ultimo caso con prov vedimento da ratificarsi nel corso della prima assemblea utile.
Articolo 11
I soci trasferiti per motivi di lavoro sono esonerati, su loro richiesta, per il periodo dell’assenza, dal pagamento delle quote sociali, pur mantenendo diritti e doveri
Articolo 12
Tutti i soci delle categorie B, C devono provvedere al pagamento anticipato delle quote sociali e dei contributi associativi secondo le disposizioni regolamentari impartite dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 35 del presente statuto. I Soci non in regola con i versamenti perdon o ogni diritto finché nona abbiano soddisfatto ogni loro debito, salvi i provvedimenti di cui all’art. 8 comma B. La qualifica di socio è personale e non trasferibile per alcun motivo. Le quote sociali ed i contributi associativi non sono trasmissibili ne rivalutabili. I soci che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, ne hanno alcun diritto al patrimonio dell’Associazione.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto di frequentare i locali sociali, di usare gli impianti, di partecipare alle assemblee sociali, di votare ed essere votato alle cariche sociali nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti, di esam inare i libri sociali previa motivata richiesta da presentarsi al Consiglio Direttivo, il quale entro 15 giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l’esame personale presso la sede dell’Associazione.
Articolo 14
Tutti i soci hanno il diritto di sostenere il buon nome dell’Associazione, di rispettare le disposizioni emanate, di non provocare danni agli impianti sociali, ai materiali ed alle imbarcazioni, nonché di rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) del C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico) nonché tutte le disposizioni statutarie, i regolamenti e i provvedimenti delle FSN, DSA e EPS ai quali risultasse affiliata o dovesse affiliarsi l’Associazione.
Articolo 15
Per i soci che se ne rendano passibili, saranno adottati quei provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni per il buon andamento dell’Associazione. I provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo (ammonizione, sospensione) e dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo (radiazione) dovranno essere motivati e comunicati all’interessato per iscritto e potranno comunque essere impugna ti dagli interessati di fronte al Collegio dei Probiviri o di fronte al Collegio Arbitrale, e, nel solo caso della radiazione, anche avanti ad Autorità giudiziaria.
Titolo III° – Sez I^: Direzione, rappresentanza ed organi dell’Associazione
Articolo 16
L’ordinamento interno dell’Associazione si basa su principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive e i relativi incarichi vengono svolti gratuitamente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola col pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi e non siano assoggettati da parte del CONI, del CIP o di una quals iasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni nei periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. La Direzione dell’Associazione spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale spetta al Presidente. Premesso che tutte le cariche interne all’Associazione sono gratuite gli organi dell’Associazione sono: a. L’Assemblea dei soci b. Il Consiglio Direttivo c. Il Presidente d. Il Collegio dei Revisori dei Conti e. Il Collegio dei Probiviri
Titolo III – Sez II^: Assemblee
Articolo 17
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Formano l’assemblea tutti i soci appartenenti alle categorie A, B, C e D con diritto di partecipazione, intervento e voto Ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci giovani (cat. C), accompagnati da un esercente la potestà genitoriale, o dal legale rappresentante possono assistere ed intervenire personalmente alle assemblee, ma il loro voto viene in ogni caso espresso tramite un esercente la potestà genitoriale o legale rappresentante. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di marzo sul sito web societario e con comunicazione da inviarsi a mezzo di posta elettronica ai soci, agli indirizzi da essi indicati all’atto dell’iscrizione o successivamente aggiornati almeno 10 giorni prima della data di convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da discutere. Nell’assemblea ordinaria, oltre alla relazione del Presidente, vengono presentati per approvazione: il bilancio consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo relativo all’anno in corso, nonché tutti quegli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre all’assemblea. L’assemblea è presieduta dal Presidente nominato di volta in volta che dovrà sottoscrivere il verbale redatto dalla segreteria o da un altro socio nominato dall’assemblea, o, ove ritenuto opportuno o richiesto dalla legge, da un Notaio. L’assemblea è ritenuta valida in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei soci e in seconda convocazione, da effettuarsi almeno mezz’ora dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante specifica scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni legittimate adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea elettiva per la nomina dei consiglieri, dei revisori dei conti e dei probiviri può coincidere con l’assemblea ordinaria o straordinaria. Per l’Assemblea elettiva si applicano le norme generali previste per l’assemblea ordinaria, ferma restando la ulteriore normativa specifica prevista dal Regolamento Elettorale che, redatto in calce al presente statuto, ne forma parte integrante. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea devono essere verbalizzate per iscritto, ed il relativo verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e custodito dalla segreteria dell’Associazione. Il voto si esercita in modo palese, fatta eccezione per l’assemblea elettiva.
Articolo 18
Così come quelle ordinarie, le assemblee straordinarie vengono convocate dal presidente su delibera del Consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno il 50%più 1 decimo dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
- Modifiche statutarie e del regolamento elettorale;
- Trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
sociale diritti reali immobiliari;
- Ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservandole dalla legge o dal presente
statuto. Per la convocazione e la validità delle assemblee straordinarie suddette assemblee valgono le stesse regole di quelle ordinarie, fatte salve le diverse maggioranze previste dall’art. 36.
Titolo III – Sez. IV^: Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti a scrutinio segreto dai soci aventi diritto (Cat. A, B) riuniti in apposita assemblea. La graduatoria è determinata dai voti di preferenza ottenuti da ogni singolo candidato. A parità di numero di preferenze farà titolo il ruolo di anzianità come socio. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l’elezione, provvede ad eleggere al suo interno;
- Il Presidente
- Il vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il responsabile di cantiere
- L’addetto alle manifestazioni
Il Presidente su delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentate. Il vice Presidente è delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. La Segreteria da esecuzione alle delibere, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci, custodisce i verbali delle assemblee e del Consiglio, nonché, ove da detti organi richiesto, i verbali dei Revisori dei Conti e d ei Probiviri, cura la corrispondenza e l’archivio, collabora col tesoriere nell’amministrazione dell’Associazione. Il Tesoriere cura le entrate e tiene il libro dei conti, provvede alle spese su mandato del Consiglio Direttivo, elabora il bilancio preventivo e provvede alla stesura del bilancio consuntivo da presentarsi in occasione dell’Assemblea ordinaria di cui all’ art. 17 e cura gli adempimenti di natura fiscale. Il Responsabile del cantiere sovraintende alla gestione delle attività del cantiere sociale e di manutenzione delle imbarcazioni. L’Addetto alle manifestazioni propone le stesse, raccoglie gli iscritti per l’uscita prevista e organizza gli equipaggi.
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e convocato dallo stesso o su richiesta della metà più uno dei consiglieri con avviso da inviarsi a mezzo di posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita contenente l’indicazione del gior no, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da discutere. Le sedute del Consiglio Direttivo sono ritenute valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. In caso di parità dei voti, prevale la proposta di deliberazione approvata dal Presidente.
Nei casi ritenuti opportuni, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche parzialmente o totalmente con modalità non contestuali ossia con collegamento visivo, dandosene atto a verbale. E’ fatto divieto ai consiglieri dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo applica lo statuto sociale, adotta ed attua i regolamenti e tutte quelle disposizioni ritenute opportune per il buon andamento dell’Associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione finalizzati al conseguimento degli scopi sociali con esclusione quelli riservati alle assemblee. Provvede altresì a nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’art.33 comma 6 D.Lgs 36/2021 in materia di lavoro sportivo. Può attuare le necessarie iniziative per far attribuire all’Associazione il riconoscimento della personalità giuridica, può istituire, con apposita delibera, commissioni o gruppi di studio composte da soci, anche non consiglieri, per lo svolgimento di atti vità specifiche. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dalla segreteria e/o verbalizzato e conservato dalla segreteria dell’Associazione.
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. I suoi membri assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari e, come tali, sostituiti dai soci che risultino primi non eletti nella graduatoria determinata dalle votazioni. In caso del venir meno per qualsivoglia motivo di cinque consiglieri, l’intero consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere convocata nuova assemblea elettiva . L’Associazione dovrà in ogni caso, ai sensi dell’art. 6.3 Dlgs. 39/20121, trasmettere con sollecitudine e comunque entro i termini previsti, l’aggiornamento della composizione del consiglio direttivo ed ogni altra rilevante modifica intervenuta riguardo ai dati associativi.
Titolo III – sez.V^ – Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
Articolo 23
Formano il Collegio dei Revisori dei Conti tre soci eletti in apposita lista in occasione dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Il collegio elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.
Articolo 24
Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei soci effettivi e dura in carica per tre anni e comunque sino a dimissioni o revoca. E’ composto da tre componenti effettivi e nomina al suo interno il proprio Presidente. Al Collegio dei Probiviri è demandato il giudizio, che viene emesso pro bono et aequo, sempre motivato, su tutte le vertenze tra i singoli soci. Il Collegio vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte di tutti i Soci e del Consiglio Dir ettivo, in caso di controversia sull’interpretazione dello Statuto tra Consiglio direttivo ed un Socio, entrambi potranno appellarsi al
Collegio dei probiviri che giudicheranno, in via esclusiva, pro bono et aequo, inappellabilmente e senza formalità di procedura, salvo quelle previste inderogabilmente dalla Legge. Per quanto non previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di Società Sportive Dilettantistiche. I Probiviri hanno altresì la funzione di revisori dei Conti nei confronti di tut ti gli atti finanziari ed amministrativi dell’Associazione. Devono accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio che controfirmano per approvazione da sottoporre all’Assemblea. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dell’intero Collegio dei Probiviri o di uno dei suoi componenti, la nuova nomina dovrà essere effettuata nella prima assemblea ordinaria utile. Nel periodo di vacatio il Consiglio Direttivo espleterà le mansioni ordinario di controllo.
Articolo 25
Il collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica tre anni, Per eventuali sostituzioni valgono i criteri di cui all’art. 22 del presente statuto.
Titolo III sez.VI^ – clausola compromissoria e Collegio dei Probiviri
Articolo 26
I Soci, nonché gli Organi sociali e i singoli componenti degli stessi, riconoscono ed accettano di rimettere al giudizio del Collegio dei Probiviri o al Collegio Arbitrale di cui all’art. 32 la risoluzione di controversie insorte tra loro o tra loro e l’As sociazione od i suoi organi o singoli componenti degli stessi, originata dall’attività associativa
Articolo 27
Formano il Collegio dei Probiviri tre soci eletti in apposita lista in occasione dell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo Il Collegio elegge al suo interno il Presidente e il Segretario
Articolo 28
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta degli Organi Sociali, dei suoi componenti e dei Soci:
- Fornisce pareri in ordine all’interpretazione dello Statuto e dei regolamenti, nonché in ordine
alla compatibilità di questi ultimi e delle delibere assembleari con le norme statutarie
- Valuta e delibera in merito ad eventuali controversie che dovessero insorgere per motivi
correlati alla vita associativa tra l’Associazione e i rispettivi soci o tra organi dell’Associazione
- Convoca l’assemblea dei soci in tutti in casi il Consiglio Direttivo non voglia o non possa
convocarla
- I Probiviri hanno altresì la funzione di Revisori dei Conti.
Articolo 29
Il Collegio, su convocazione del Presidente, deve riunirsi ogni qualvolta ne sia richiesto a termine dello statuto. Il Probiviro che senza giustificato motivo non consente la formazione del Collegio, decade dall’ufficio.
Delle riunioni, delibere e provvedimenti deve redigersi processo verbale che viene trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
Articolo 30
Il ricorso ai Probiviri per la soluzione di eventuali controversie dovrà essere proposto per iscritto con atto da inviarsi a pena di decadenza al Collegio ed in copia alle altre parti interessate, nonché, in ogni caso, al Presidente dell’Associazione, entr o 20 giorni dalla conoscenza dell’atto o del fatto della controversia. Le richieste di parere dovranno parimenti proporsi per iscritto con atto da inviarsi al Collegio entro il termine di 30 giorni dal pervenimento della richiesta, prorogabile, per giustificati motivi di non oltre 30 giorni; esso opera senza particolari forma lità, ma nel rispetto del principio del contradditorio. I pareri e le decisioni devono essere prese a maggioranza ed adeguatamente motivate. Le decisioni, adottabili con libertà di forma, devono considerarsi ad ogni effetto come lodi irrituali. Resta facoltà del socio chiamato avanti al Consiglio dei Probiviri pretendere che la controversia venga decisa davanti il Collegio Arbitrale di cui all’art. 32. In tal caso i termini per sottoporre la questione al Collegio Arbitrale decor reranno dalla data in cui la pretesa venga formalizzata al Collegio dei Probiviri. Resta altresì fermo il diritto del socio di ricorrere nei termini di legge all’Autorità Giudiziaria a vverso il provvedimento di esclusione e dalla qualifica di socio.
Articolo 31
Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni. Per eventuali sostituzioni valgono i criteri cui all’art. 22 del presente statuto. La scadenza del compiuto triennio non può in ogni caso determinare effetti ove intervenga durante il termine loro concesso per deliberare.
Articolo 32
Resta in ogni caso in facoltà del socio, in ipotesi di controversie insorgenti con l’Associazione o con altri soci per vicende concernenti o comunque collegate e/o connesse al rapporto associativo, ricorrere, anziché al Collegio dei Probiviri, ad un Colleg io Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva aderente al CONI cui l’Associazione risulti affiliata. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Sportiva, questo sarà composto da n° 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia. La parte che vorrà so ttoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 30 ultimo comma, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’Associaz ione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Titolo IV – Il patrimonio – il bilancio dell’Associazione
Articolo 33
Il patrimonio, da utilizzarsi esclusivamente per le attività dell’Associazione ai fini del conseguimento degli scopi statutari, dalle quote e proventi dell’Associazione;
- Dai beni mobili ed immobili;
- Da eventuali contributi pubblici o privati od elargizioni esplicitamente destinate ad
incremento del patrimonio;
- Da eventuali residui di precedenti esercizi
Non è consentita la distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione neppure sotto forma di cessione di beni o prestazione di servizi a condizioni più favorevoli rispetto alla loro qualità, né si può dar luogo ad altre forme di distribuzione indire tta.
Articolo 34
L’anno sociale si intende compreso nel periodo che va del 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. A tali date si riferisce il bilancio consuntivo e preventivo.
Titolo V – Regolamenti dell’Associazione
Articolo 35
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emettere regolamenti esecutivi in materia di amministrazione, di disciplina, di carattere sportivo, di uso degli impianti e delle dotazioni societarie oltre a disposizioni utili ad un disciplinato svolgimento delle atti vità sociali.
Titolo VI – Durata dell’Associazione – Modifica dello statuto sociale
Articolo 36
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo in seguito a richiesta da parte di almeno un decimo dei soci. L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del proprio patrimonio. In caso di patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1, lettera h, D.Lgs 36/2021 ovvero ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, s econdo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva destinazione diversa imposta dalla legge. Le assemblee per la modifica dello statuto e del regolamento elettorale, così come quelle per la fusione e la trasformazione sono ritenute valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazio ne, da effettuarsi almeno mezz’ora dopo la prima, con la presenza di almeno il 5% dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Titolo VII – Norme di rinvio
Articolo 37
Per quanto non è previsto nel presente statuto si applicheranno le norme del codice civile in materia di Associazione, nonché le vigenti norme, anche di attuazione e regolamentari, in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché, in via subord inata, le norme statutarie regolamentari delle Federazioni Olimpiche riconosciute dal CONI alle quali l’Associazione aderisce.
REGOLAMENTO ELETTORALE
(parte integrante dello Statuto)
Articolo 1
Il Consiglio Direttivo in carica alla scadenza del proprio mandato, che dura tre anni, con un preavviso di almeno 30 giorni fissa la data delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali convocando apposita assemblea. Nomina inoltre un Collegio elettorale formato da tre soci non appartenenti al Consiglio Direttivo e che non siano candidati a ricoprire le cariche sociali. Il Collegio elettorale è affiancato dal Segretario in carica per l’espletamento delle operazioni nec essarie, ed ha il compito di predisporre le schede elettorali e di verificare la regolare convocazione dei soci. L’assemblea elettiva ordinaria dovrà essere convocata non più tardi del mese di marzo di ciascun triennio.
Articolo 2
I soci appartenenti alle Cat, A -B concorrono, a mezzo votazione segreta, alla nomina dei soci componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Tutti i soci appartenenti alle Cat. A -B possono proporsi come candidati alle elezioni dandone comunicazione per iscritto al Segretario almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le elezioni.
Articolo 3
Le votazioni dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri viene effettuata a mezzo voto segreto su unica scheda sulla quale, in tre distinte liste, sono predisposti in ordine alfabetico i nomi dei candidati e sono altresì predisposti tanti spazi bianchi quanti sono i posti disponibili al fine di consentire l’eventuale votazione di soci non candidati. Su detta scheda il socio elettore potrà esprimere le proprie preferenze indicando votando sia i nomi predisposti sia altri nominativi di sua scelta da lui scritti indicati negli spazi bianchi. Il numero totale delle preferenze non potrà comunque essere superiore a 09 per i componenti il Consiglio Direttivo ed a 3 rispettivamente per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri, pena l’annullamento della scheda nella parte concernente la lista presentante eccedenza di voti.
Articolo 4
La graduatoria dei soci eletti sarà determinata dal numero di preferenze ottenute. A parità di numero di preferenze risulterà eletto il socio più anziano per iscrizione. ln caso di rinuncia o decadenza subentrerà il primo non eletto fino ad esaurimento della lista. .
Articolo 5
Le votazioni sono valide con qualunque numero di soci votanti.
Articolo 6
Ciascun socio può farsi rappresentare nell’ assemblea elettiva da altro socio mediante specifica delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Articolo 7
Gli scrutatori, nominati dall’assemblea, provvedono a redigere un verbale con i dati dello spoglio ed a consegnarne copia sia al Presidente dell’assemblea, sia al segretario del Consiglio direttivo uscente che provvederà ad informare gli eletti.
